Uno dei modi che vengono utilizzati quando si deve decidere quale vino acquistare, soprattutto quando non si è degli esperti Enologi o Sommelier, è la lettura dell’etichetta della bottiglia.
Sono molte le informazioni che sono reperibili su un’etichetta di fronte o in “controetichetta” (quella posta sul retro della bottiglia) e rappresenta la carta d’identità del contenuto di una bottiglia. Riporta informazioni importanti, secondo le normative di legge, che restituiscono un quadro più chiaro di quale tipo di vino si tratta e soprattutto quali sono le sue caratteristiche.
Le informazioni obbligatorie
La legge italiana (in accordo all’UE) obbliga i produttori operanti sul territorio nazionale di inserire alcune informazioni:
- L’azienda produttrice/imbottigliatrice
- La denominazione di origine (denominazione di vendita)
- La dicitura “Prodotto in Italia”
- La presenza di solfiti e altri allergeni
- Il grado alcolico
- La quantità di vino contenuto nella bottiglia
- Il lotto di produzione
L’azienda imbottigliatrice deve essere indicata quando è differente da quella produttrice, altrimenti sarà possibile indicare solo il produttore se rappresenta l’ultimo passaggio della filiera. Quando ci si trova difronte a vini importati è possibile indicare il nome dell’importatore oltre al produttore. Per questioni di brevità invece del nome dell’imbottigliatore si potrebbe trovare il codice ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi) insieme al comune di provenienza dell’imbottigliatore stesso.
La denominazione di vendita deve essere scritta in maniera piuttosto visibile, utilizzando caratteri più grandi rispetto a quelli utilizzati per indicare il produttore mentre indicazioni come “vino rosso”, “vino bianco”, “vino rosato” si possono usare anche nel prodotto sia privo di DO (denominazione d’origine) o IG (indicazione geografica).
E’ possibile in alcuni disciplinari di produzione DO e IG dichiarare in etichetta il nome del varietale principale dell’uvaggio, ad esempio
- Chardonnay.
- Cabernet
- Magliocco
Ci sono poi altre disposizioni in merito all’utilizzo di indicazioni descriventi le caratteristiche del vino: frizzante/spumante o dolce/amabile.
Per individuare la voce corretta si deve fare riferimento al residuo zuccherino del prodotto: si potrà indicare come “secco” il vino che abbia fino a 40 grammi di zuccheri residui per litro; “amabile” quello che ne abbia da 40 a 100g/l; “dolce” quello con oltre i 100 g/l.
Per i vini frizzanti, invece, si indicherà come “secco” il vino che abbia residui di zucchero da 0 a 15 g/l, “abboccato” quello che ne abbia da 12 a 35 g/l, “amabile” da 30 a 50 g/l e infine “dolce” quello che ne abbia più di 45 g/litro.
Il paese di provenienza del vino è uno dei punti imprescindibili per ogni etichetta. Pertanto per un vino italiano è obbligatoria la dicitura: “Prodotto in Italia”.
Il volume nominale, altro non è che la quantità di prodotto in bottiglia, è un’altra indicazione obbligatoria e viene indicato con gli acronimi “l”, “cl”, “ml” .
Per la commercializzazione in Europa oltre all’unità di misura si aggiunge la “℮”
- 750 ml ℮
- Contenuto 750 ml ℮
- Net content 750 ml ℮
- Cont. 75 cl ℮
- Net. Cont. 75 cl ℮
Si passa poi al grado alcolico, anch’esso obbligatorio, rappresentato dal simbolo “% Vol.”.
Altra dicitura che non va omessa è l’indicazione della presenza di probabili allergeni. I solfiti fanno parte di questa categoria di conservanti, pertanto in etichetta devono essere indicati con la formula “contiene solfiti”. Se il vino contiene una quantità di solfiti inferiore ai 10 mg/l il produttore è esente dell’indicarne la presenza in etichetta perché anche i lieviti producono un regime minimo di solfiti.
Il lotto di produzione è un’altra informazione che deve, per legge, essere presente in etichetta poiché garantisce la tracciabilità del prodotto. Il lotto indica le bottiglie prodotte e/o confezionate in circostanze e tempi identici.
Le “voci” facoltative
Le etichette possono contenere anche altre informazioni che però vengono considerate come facoltative. Ad esempio, i vini DOP (Denominazione di Origine Protetta, menzione europea che comprende i vini italiani DOC e DOCG), possono riportare in etichetta alcune diciture:
- Riserva utilizzabile per quei vini sottoposti a un invecchiamento più lungo rispetto allo stesso vino che non può avere questa menzione. L’invecchiamento non deve essere inferiore a due anni per i vini rossi, un anno per i vini bianchi, un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave (metodo Martinotti o Charmat) e tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia;
- Superiore per i vini con caratteristiche migliori delle semplici Doc: condizioni climatiche favorevoli consentono di produrre uve con un tenore di zucchero più elevato e, quindi, un vino con una maggiore gradazione alcolica;
- Classico riservata a quei vini prodotti nella zona di più antica tradizione all’interno del territorio in cui si può produrre quella determinata Doc.